ARTICOLO 1
E’ costituita la “A.P.A.D. ONLUS” avente natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale; essa ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.
ARTICOLO 2
L’associazione ha sede legale in Monopoli.
ARTICOLO 3
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed opera nello spirito e nei limiti del D. Lgs. n°460/1997, e norme integrative.
ARTICOLO 4
La A.P.A.D. ONLUS non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori:
Settore A
Settore B
Le attività dei settori di cui alla lettera B) sono dirette ad arrecare benefici esclusivamente a:
a) persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
b) componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.
Essa potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento della qualifica di Onlus.
ARTICOLO 5
Particolarmente la associazione si propone di:
ARTICOLO 6
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate l’Associazione:
promuoverà studi, incontri, conferenze, corsi e pubblicazioni volte a diffondere la cultura della solidarietà verso i minori e le famiglie in difficoltà e stato di bisogno, nonché a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni in Italia e nei Paesi stranieri sui diritti dell’Infanzia, della famiglia e sull’istituto dell’adozione favorendo a tal fine lo sviluppo delle relazioni sociali anche in collaborazione con Enti Pubblici ed Istituzioni Universitarie.
ARTICOLO 7
L’Associazione, quale organizzazione autonoma non lucrativa di utilità sociale è apolitica , apartitica, aperta ad ogni forma di tutela della libertà religiosa e dei diritti fondamentali della persona umana, possiede ampia democraticità all’interno della struttura e sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro. Le cariche associative sono elettive e gratuite; sono gratuite le prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti.
ARTICOLO 8
L’Associazione può aderire, collaborando fattivamente ad altre Associazioni anche temporanee, movimenti, gruppi, fondazioni od enti che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.